1. Applicazioni delle
condizioni generali di vendita
Le offerte sia verbali che scritte non sono impegnative per CARRARA S.p.A.. Le ordinazioni che pervengono alla stessa e gli accordi eventualmente conclusi con agenti o rappresentanti CARRARA S.p.A. si intendono accettate, formalizzate e quindi efficaci ai sensi di legge solo allorquando espressamente confermate per iscritto da CARRARA S.p.A.
2. Prezzi
Salvo accordi diversi, alla fornitura si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione della merce ed i prezzi si intendono sempre attinenti alla merce resa franco stabilimento CARRARA S.p.A. con imballaggio a carico dell’acquirente.
3. Consegne
I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice la quale non è tenuta quindi a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, interruzioni o risoluzioni parziali o totali della fornitura. Laddove, pertanto, la parte acquirente intenderà rendere perentori i termini di consegna dovrà provvedere a darne originaria formalizzazione contrattuale o ad inviare specifica e formale comunicazione alla scadenza del termine indicato formulando richiesta di consegna in un termine successivo non minore di 30 (trenta) giorni.
4. Trasporti
Le merci oggetto di fornitura, anche se per speciali accordi dovessero risultare cedute franco destino, viaggiano a totale rischio e pericolo dell’Acquirente. La spedizione, salvo accordi particolari, verrà effettuata mediante scelta autonoma circa le modalità da parte Carrara S.p.A., ma senza alcuna responsabilità nell’individuazione del trasporto da parte della stessa.
5. Imballaggi
Salvo prescrizioni particolari o accordi diversi con i fornitori, la scelta dell’imballaggio verrà effettuata da Carrara S.p.A. secondo le regole professionali di comune esperienza. Lo stesso verrà pertanto fatturato al prezzo di costo da Carrara S.p.A. indipendentemente dall’eventuale resa da parte dell’Acquirente.
6. Collaudo
Il materiale viene regolarmente controllato e collaudato nei laboratori Carrara S.p.A. prima delle spedizioni sicchè, qualora venisse richiesto ulteriore congiunto collaudo, lo stesso dovrà essere effettuato presso i depositi Carrara S.p.A. con oneri e costi da rifondersi da parte dell’Acquirente così come laddove il collaudo dovesse essere pattuito in altro luogo.
7. Pagamenti
Salvo diverse pattuizioni contrattuali, il pagamento si intende effettuato contestualmente alla consegna della merce mediante corresponsione in contanti o altro mezzo di pagamento equipollente presso la sede amministrativa di Carrara S.p.A..
Nel caso di ritardo nei pagamenti, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Carrara S.p.A. l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento in vigore al momento dell’inadempimento maggiorato di tre punti. Analogo onere di corresponsione degli interessi di mora farà carico all’Acquirente anche in caso di ritardato pagamento motivato da ritardo nell’arrivo della merce, avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto nonché in ogni altro caso di omesso ritiro da parte dell’Acquirente della merce pronta per la consegna presso i magazzini Carrara S.p.A..
8. Risoluzione dell’ordinazione
In caso di mancato rispetto anche di una sola delle condizioni stabilite per la fornitura nonché laddove si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella denominazione o ragione sociale dell’Acquirente, nella composizione sociale o nella capacità commerciale o ogni altro evento giudicato pregiudizievole dalla Fornitrice, sarà facoltà della stessa sospendere le ordinazioni in corso oppure esigere delle garanzie per loro esecuzione.
In ogni caso, indipendentemente dalle precitate circostanze, la Venditrice avrà la facoltà di ridurre i limiti dell’esposizione presso la Fornitrice, qualora si verificassero mutamenti delle condizioni di mercato o intervenissero fatti o circostanze di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell’attività della Venditrice.
9. Tolleranze
Le parti danno atto di accettare in ogni caso le tolleranze d’uso sia sui prodotti finiti che sui singoli elementi che li compongono senza responsabilità di sorta da parte del Fornitore.
10. Divieto di esportazione
Fatti salvi gli specifici accordi in merito, risultanti comunque dall’ordinazione, è fatto obbligo all’Acquirente di non esportare la merce fornita dalla Venditrice né di cederla a ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.
11. Reclami
Eventuali reclami riguardanti la qualità, la specie, il tipo e la quantità della merce fornita devono essere effettuati alla Venditrice mediante comunicazione formale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della merce, mentre tale comunicazione formale deve essere inoltrata alla Venditrice entro 8 (otto) giorni, sempre da quest’ultima data, per imballi consegnati dal trasportatore/corriere danneggiati: in questo caso scrivere sulla bolla di consegna “merce accettata con riserva” oppure rifiutare la merce. In ogni caso la parte Acquirente sin d’ora dichiara che eventuali reclami e/o contestazioni attinenti una singola parte della merce non la esonerano dall’obbligo di ritirare la restante quantità ordinata rinunciando al riguardo all’azione di risoluzione del contratto.
12. Responsabilità o riserve
La Parte Acquirente dà atto che con la sottoscrizione delle presenti condizioni di contratto si obbliga all’esecuzione nei termini sopra indicati, rinunciando peraltro all’applicazione di qualsivoglia eventualmente diverse proprie condizioni generali.
13. Competenza
Le parti danno atto che per ogni azione connessa all’adempimento e/o esecuzione (ivi comprese le azioni attinenti la riscossione dei corrispettivi) della suddetta fornitura sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Brescia.
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
Per espressa ed ulteriori accettazione delle condizioni inerenti:
punto 1 (condizioni di formalizzazione del contratto)
punto 3 (termini di consegna e relative rinunce alle azioni)
punto 4 (esecuzione dei trasporti e rischi attinenti)
punto 7 (pagamenti e tasso di mora)
punto 8 (facoltà di risoluzione del contratto)
punto 10 (divieto di esportazione della merce salvo autorizzazione)
punto 11 (reclami attinenti alla merce fornita)
punto 12 (accettazione delle condizioni generali di vendita)
punto 13 (competenza e deroga convenzionale) |